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C. 31/12/2002 n. 335

art. 18 della convenzione tipo.

-Interventi di sostituzione di opere e impianti. Il gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti, il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi devono essere compresi nel programma degli interventi ex art. 18 della convenzione tipo. Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali o comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del gestore, previo accordo con l'autorità di ambito sulla rifusione delle spese sostenute, ove non rimborsate dalle coperture assicurative attivate dal gestore, secondo quanto previsto nella convenzione tipo. Tali opere, ad esito favorevole del collaudo, entrano a far parte degli impianti mediante i quali il servizio viene esercitato ai sensi della convenzione.

-Allacciamenti. Sono di esclusiva competenza del gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti idrici alla conduttura stradale (ivi compresa la derivazione fino al contatore), degli allacciamenti alla fognatura (ivi compresa la diramazione fino al sifone di allaccio dell'utente), nonchè le operazioni di derivazione dalla conduttura stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.

-Gestione delle reti di fognatura bianca. Nell'espletamento del s.i.i., oggetto della convenzione e del disciplinare tecnico, il gestore deve, altresì, provvedere alla gestione delle reti di fognatura bianca, nonchè alla periodica pulizia di griglie e caditoie e allo smaltimento dei materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione.

-Oneri a carico del gestore. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti e reti, sono a carico del gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in convenzione, senza che il gestore possa pretendere alcun maggior compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute. Il gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata della presente convenzione, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonchè le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'autorità di ambito, al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi. Per l'uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere scessorie, il gestore deve conformarsi alle condizioni vigenti nei singoli comuni compresi nell'ambito, con particolare riferimento a quelle stabilite in materia di scavi e di ripristini. Gravano altresì sul gestore gli oneri per tasse o canoni di occupazione strade provinciali o statali. Gli adempimenti necessari all'esercizio di diritti sulle vie non appartenenti al demanio pubblico sono a carico del gestore, cui spetta il pagamento delle relative indennità. Esecuzione d'ufficio da parte dell'ATO di lavori di manutenzione e riparazione. In caso di inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali o vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'autorità di ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e a rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo. Ove il gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dalla carta del servizio, l'autorità di ambito ha facoltà di far eseguire d'ufficio i lavori necessari quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza effetto, addebitandone il costo al gestore. La sostituzione dovrà, in ogni caso, essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'autorità di ambito contesta al gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dall'inadempimento entro un termine stabilito.

-Realizzazione di nuove opere e impianti. Il gestore si impegna ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti, nei tempi previsti nel piano di ambito e sotto la diretta sorveglianza dell'autorità. L'autorità approva il programma triennale degli interventi predisposto dal gestore ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 109/1994. Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa. Gestione del servizio idrico integrato

-Il regolamento del servizio idrico integrato. L'erogazione del servizio agli utenti è disciplinata da un regolamento del s.i.i. che il gestore deve adottare ai sensi dell'art. 22 della convenzione tipo. Tale regolamento disciplina le modalità di erogazione del Servizio idrico integrato e i rapporti, tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza. Il gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel regolamento del Servizio idrico intergrato nonchè, per quanto non espressamente previsto, quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (articoli 1559 - 1570 codice civile), dagli usi, dalle consuetudini e dalle leggi vigenti. Nel regolamento del s.i.i. devono essere, altresì, fissati i prezzi di riferimento applicabili all'utenza per la realizzazione degli allacciamenti.

-Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento. Il gestore si impegna ad adottare tutte le misure e cautele, compreso l'esercizio delle azioni giurisdizionali esperibili a norma di Legge, opportune o necessario a tutelare e salvaguardare la integrità degli impianti assunti in gestione, al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi ad esso affidati. Per i fini di cui al precedente comma, il gestore si impegna ad attivare e mantenere con gli enti locali appartenenti all'ambito e con i soggetti gestori di altri servizi pubblici operanti nel medesimo comprensorio, procedure utili ad acquisire le notizie inerenti alla realizzazione, da parte di questi ultimi, di opere od interventi di ogni genere (quali costruzione fabbricati, reti distributive linee elettriche, telefoniche, compresi gli allacci, etc.) nei tratti interessati dalle reti dell'acquedotto e fognarie. Si impegna corrispondentemente a dare ai medesimi soggetti preventiva informazione in ordine agli interventi che andrà a realizzare in esecuzione del piano di ambito e delle attività comunque riconducibili al servizio.

-Programma degli interventi. Tutti gli interventi previsti nel piano di ambito, di cui all'art. 18 della convenzione tipo, dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti ed appaltati secondo le vigenti normative in materia di opere pubbliche. Le opere previste nel piano di ambito devono essere completate entro i tempi stabiliti nel medesimo. A conferma di quanto stabilito al precedente paragrafo relativo a realizzazione di nuove opere e impianti, l'autorità approva il programma triennale degli interventi predisposto dal gestore ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 109/1994 e provvede alla loro esecuzione nel rispetto della richiamata Legge n. 109/1994 e del relativo regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Per le finalità di accertamento di cui ai precedenti commi il gestore si impegna a consegnare puntualmente all'autorità di ambito i documenti obbligatori e tutti gli altri eventualmente ritenuti necessari. Spetta al gestore provvedere a tutti gli adempimenti procedurali richiesti dalle vigenti normative per l'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere ed interventi di cui al primo comma del presente articolo.

-Fonti di approvvigionamento e scarichi. Il gestore dovrà, previa acquisizione delle concessioni e autorizzazioni di Legge, utilizzare le fonti di approvvigionamento e collocare gli scarichi di acque reflue, così come indicato nel piano di ambito. In caso di comprovata insufficienza o indisponibilità, il gestore proporrà all'autorità di ambito soluzioni alternative o integrative.

-Risparmio idrico. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 25 del Decreto legislativo n. 152/1999, il gestore, attua misure finaliz-

-Ottemperanza alla legislazione vigente. La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonchè nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti. Per la disciplina dell'economia idrica, per la protezione delle acque dall'inquinamento, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni. Il gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere come definiti dal comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della Legge n. 36/1994, a garanzia dell'interesse degli utenti. Parte II Linee metodologiche per l'inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti

-Introduzione, finalità ed ambito di applicazione Le linee metodologiche per l'inventariazione dei beni strumentali al servizio, che verranno predisposte dall'autorità di ambito nel disciplinare tecnico dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, hanno lo scopo di definire i principi generali relativi alla procedura che il gestore deve seguire per trasmettere all'autorità le informazioni sui beni materiali ed immateriali utilizzati, nonchè di stabilire i criteri da seguire per la redazione del primo inventario dei beni medesimi. La necessità informativa relativa ai beni strumentali utilizzati dal gestore e sancita dalla normativa riguardante il metodo normalizzato di cui al Decreto ministeriale 1 agosto 1996, per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato. Poichè la disciplina generale per la valorizzazione e iscrizione in bilancio dei beni e per la tenuta del registro cespiti ammortizzabili è contenuta nel codice civile e nella normativa fiscale di riferimento, le indicazioni e le prescrizioni che verranno fissate in questa parte dall'autorità vanno intese come integrative delle regole generali e miranti esclusivamente all'ottenimento di dati e parametri utili alla medesima. In virtù di quanto contenuto nell'art. 11 della convenzione tipo, le linee guida dettano, altresì, regole generali e criteri per la redazione del primo inventario da effettuarsi a cura del gestore a seguito dell'affidamento del servizio. Definizione di "bene strumentale" alle attività del servizio idrico integrato Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese. Per la corretta classificazione dei beni nell'ambito delle immobilizzazioni materiali vale il principio della destinazione economica dei beni stessi. L'uso durevole di tali beni richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Tali beni incorporano una potenzialità di servizi produttivi che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile. L'utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento.

-beni di proprietà del soggetto gestore o acquisiti dallo stesso;

-beni ottenuti in concessione dai comuni. In particolare tra i beni dati in concessione rientrano sia quelli affidati al gestore all'atto della stipula della convenzione, sia quelli realizzati successivamente con oneri a carico dell'autorità di ambito o degli enti locali. Tali beni andranno restituiti da parte del gestore al termine del servizio in condizioni di normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, al termine del periodo di concessione. I beni acquisiti e/o costruiti con fondi propri dal gestore, al termine del periodo di convenzione, verranno ceduti all'autorità di ambito ad un prezzo di cessione pari al valore residuo ammortizzabile. La qualificazione nelle categorie sopra esposte dei beni strumentali del servizio dovrà essere sempre distinta all'interno delle procedure di gestione dei beni patrimoniali viste le rilevanti differenze stesse in termini di:

 

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